Art. 94.
(Valutazione dei rischi di esplosione).

      1. Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 7, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

          a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;

          b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;

          c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;

          d) entità degli effetti prevedibili.

      2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
      3. Nella valutazione dei rischi di esplosione sono presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.